Sunday, October 19, 2014
Pro memoria RCA risarcimento diretto
Dal 1° febbraio 2007, per un incidente con un altro veicolo per danni alle cose trasportate di proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona e con parziale o nessuna responsabilità bisogna rivolgersi direttamente alla propria assicurazione che è tenuta a risarcire il danno.
*  Ci si può rivolgere alla propria  assicurazione solo in caso di coinvolgimenti di soli  2  veicoli  entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia. Se uno dei  due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo  il nuovo regime entrato in vigore il 14/07/ 2006. La nuova procedura di  risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in  circolazione da questa data , mentre a quelli già in circolazione a  questa data,  si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al  nuovo regime. Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo ci sono danni  fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè con invalidità  permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si  applica anche se sul proprio o sull’altro veicolo coinvolto sono  presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni  anche gravi (cioè  con invalidità permanente superiore al 9%).
* Negli altri casi bisogna rivolgersi  all’assicurazione del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in  parte, dell’incidente.
* La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano alla propria assicurazione o inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma o posta elettronica certificata se prevista da contratto.
* La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano alla propria assicurazione o inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma o posta elettronica certificata se prevista da contratto.
* La propria Assicurazione è obbligata a  formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento  della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni  per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni  se è stato sottoscritto da entrambi le parti il modulo di constatazione  amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per preparare la richiesta ci si può rivolgere alla propria agenzia assicuratrice che è tenuta ad offrire l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’agenzia d’assicurazione è tenuta ad informare l’assicurato richiedendo l’integrazione mancante.
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per preparare la richiesta ci si può rivolgere alla propria agenzia assicuratrice che è tenuta ad offrire l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’agenzia d’assicurazione è tenuta ad informare l’assicurato richiedendo l’integrazione mancante.
* Se si dichiara di accettare la somma   offerta, la liquidazione del danno deve avvenire entro 15 giorni. Se non  si raggiunge l’accordo con la propria assicurazione si  potrà sempre  adire le vie legali. Al di fuori di questi casi, il danneggiato dovrà  richiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile.  In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la  richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della  strada presso la Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri  all’Ufficio Centrale Italiano.
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